Il Notaio Maurizio Piertantoni (Iscritto al Ruolo dei Notai dal 2006) coordina l'attività dello Studio Notarile Pierantoni operando sul territorio con due Studi :
- uno in Cesena nella Provincia di Forlì Cesena vicino a noti comuni quali Forlì, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Forlimpopoli, San Mauro Pascoli, Bertinoro, Gambettola, Meldola e Gatteo
- uno in Bellaria Igea Marina nella Provincia di Rimini vicino a noti comuni quali Rimini, Riccione, Santarcangelo di Romagna, Cattolica e Misano Adriatico
Parentela
La parentela è il vincolo che esiste tra individui che discendono dalla stessa persona.
Giuridicamente si definisce:
Il grado di parentela è importante in quanto, in linea generale, la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado. Questo significa, ad esempio, che persone legate fra loro da una parentela più remota non vantano fra loro alcuna pretesa legittima nelle rispettive successioni.
Grazie alle recenti norme in materia di riconoscimento dei figli naturali, il nostro codice civile stabilisce espressamente che:
Giuridicamente si definisce:
- parentela in linea retta: quella esistente tra le persone di cui l’una discende dall’altra (ad esempio, padre e figlio);
- parentela in linea collaterale: quella esistente tra le persone che, pur avendo un avo in comune, non discendono l’una dall’altra (ad esempio, i fratelli e le sorelle).
- nella linea retta: il grado di parentela è dato dal numero delle generazioni, senza però contare quella più anziana (ad esempio, padre e figlio sono tra loro parenti di primo grado);
- nella linea collaterale: il grado di parentela è dato dal numero delle generazioni da una persona all’avo comune e da questi all’altra persona, senza però contare l’avo comune (ad esempio, fratelli e sorelle sono tra loro parenti di secondo grado).
Il grado di parentela è importante in quanto, in linea generale, la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado. Questo significa, ad esempio, che persone legate fra loro da una parentela più remota non vantano fra loro alcuna pretesa legittima nelle rispettive successioni.
Grazie alle recenti norme in materia di riconoscimento dei figli naturali, il nostro codice civile stabilisce espressamente che:
- la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo;
- tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
Fonte: notariato.it
Affinità
È il vincolo che intercorre tra un coniuge e i parenti dell’altro.
Come per la parentela, anche per l’affinità è possibile distinguere più linee e gradi. Più precisamente, nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge (ad esempio, genero e suocera sono tra loro affini in linea retta di primo grado).
Di conseguenza, l’affinità è per definizione un istituto collegato al matrimonio: la recente riforma in materia di filiazione, pertanto, non ha minimamente inciso sulla relativa disciplina.
Come per la parentela, anche per l’affinità è possibile distinguere più linee e gradi. Più precisamente, nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge (ad esempio, genero e suocera sono tra loro affini in linea retta di primo grado).
Di conseguenza, l’affinità è per definizione un istituto collegato al matrimonio: la recente riforma in materia di filiazione, pertanto, non ha minimamente inciso sulla relativa disciplina.
Fonte: notariato.it
Minori e capacità giuridica
La capacità giuridica è la capacità di essere titolari di rapporti giuridici e si acquista al momento della nascita. Da tale momento un soggetto può essere titolare di diritti e di obblighi.
Diversa è la capacità di disporre di tali diritti ed obblighi, per acquisire la quale occorre che il soggetto abbia acquisito una certa consapevolezza delle proprie azioni: con la maggiore età, fissata a 18 anni, si acquista la capacità di compiere tutti gli atti (salvi alcuni casi specifici per i quali è stabilita un’età diversa).
I minori di età, pertanto, non sono capaci di disporre dei propri diritti e sono sottoposti alla responsabilità dei genitori; ove questi ultimi manchino o non possano esercitare la potestà sui minori, si apre la tutela con la nomina di un tutore che amministra i beni del minore.
Tratto da www.notariato.it
Diversa è la capacità di disporre di tali diritti ed obblighi, per acquisire la quale occorre che il soggetto abbia acquisito una certa consapevolezza delle proprie azioni: con la maggiore età, fissata a 18 anni, si acquista la capacità di compiere tutti gli atti (salvi alcuni casi specifici per i quali è stabilita un’età diversa).
I minori di età, pertanto, non sono capaci di disporre dei propri diritti e sono sottoposti alla responsabilità dei genitori; ove questi ultimi manchino o non possano esercitare la potestà sui minori, si apre la tutela con la nomina di un tutore che amministra i beni del minore.
Tratto da www.notariato.it