Il Notaio Maurizio Piertantoni (Iscritto al Ruolo dei Notai dal 2006) coordina l'attività dello Studio Notarile Pierantoni operando sul territorio con due Studi :
- uno in Cesena nella Provincia di Forlì Cesena vicino a noti comuni quali Forlì, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Forlimpopoli, San Mauro Pascoli, Bertinoro, Gambettola, Meldola e Gatteo
- uno in Bellaria Igea Marina nella Provincia di Rimini vicino a noti comuni quali Rimini, Riccione, Santarcangelo di Romagna, Cattolica e Misano Adriatico
Convenzioni matrimoniali
Per regolare i loro rapporti patrimoniali i coniugi possono scegliere fra varie opzioni. Il regime patrimoniale legale dei coniugi, in mancanza di scelta e quindi di diversa convenzione, è costituito dalla comunione legale; i coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come ad esempio la separazione dei beni.
Altre regole particolari sono previste per il fondo patrimoniale, con il quale ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo possono destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia.
È importante confrontarsi con il proprio notaio di fiducia: egli infatti ha una conoscenza specifica della materia ed è in grado di consigliare ed informare specificamente sui vantaggi e svantaggi di ciascun regime patrimoniale.
Altre regole particolari sono previste per il fondo patrimoniale, con il quale ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo possono destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia.
È importante confrontarsi con il proprio notaio di fiducia: egli infatti ha una conoscenza specifica della materia ed è in grado di consigliare ed informare specificamente sui vantaggi e svantaggi di ciascun regime patrimoniale.
La comunione legale
Che cosa è
La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in forza del quale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni a entrambi i coniugi, anche se è intervenuto solo uno all’atto di acquisto. Per disporre dei beni comuni occorre sempre il consenso di entrambi.
Come si costituisce
In mancanza di una scelta diversa dei coniugi, si costituisce per legge al momento del matrimonio. Il regime di comunione si instaura automaticamente al momento dell’acquisto del bene (c.d. comunione immediata).
La comunione legale può riguardare:
L’amministrazione dei beni della comunione spetta ai coniugi, che la esercitano con modalità diverse a seconda dell’importanza dell’atto da compiere. In particolare qualora l’acquisto riguardi beni immobili o mobili registrati, anche l’altro coniuge deve intervenire all’atto.
Creditori
Altro importante aspetto riguarda la responsabilità per gli eventuali debiti.
I beni della comunione rispondono direttamente:
Scioglimento
Lo scioglimento della comunione legale si verifica per le seguenti cause:
Il ruolo del Notaio
I coniugi possono, quindi, passare dal regime della comunione legale al regime della separazione dei beni, mediante una convenzione stipulata per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio.
La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in forza del quale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni a entrambi i coniugi, anche se è intervenuto solo uno all’atto di acquisto. Per disporre dei beni comuni occorre sempre il consenso di entrambi.
Come si costituisce
In mancanza di una scelta diversa dei coniugi, si costituisce per legge al momento del matrimonio. Il regime di comunione si instaura automaticamente al momento dell’acquisto del bene (c.d. comunione immediata).
La comunione legale può riguardare:
- gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- gli utili e gli incrementi delle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite prima del matrimonio.
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;
- i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi;
- le aziende gestite da uno dei coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- gli incrementi delle aziende gestite da uno dei coniugi e costituite prima del matrimonio.
- i beni di cui ciascun coniuge era proprietario prima del matrimonio;
- i beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
- i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione per perdita della capacità lavorativa;
- i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio. In questo caso i beni personali possono essere sostituiti con altri beni che non cadono in comunione, ma occorrono i seguenti requisiti:
- il coniuge acquirente deve rendere un’apposita dichiarazione nell’atto di acquisto;
- qualora l’acquisto riguardi beni immobili o mobili registrati, anche l’altro coniuge deve intervenire all’atto.
L’amministrazione dei beni della comunione spetta ai coniugi, che la esercitano con modalità diverse a seconda dell’importanza dell’atto da compiere. In particolare qualora l’acquisto riguardi beni immobili o mobili registrati, anche l’altro coniuge deve intervenire all’atto.
- gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti separatamente da ciascun coniuge;
- gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi.
Creditori
Altro importante aspetto riguarda la responsabilità per gli eventuali debiti.
I beni della comunione rispondono direttamente:
- per gli oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto;
- per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, nell’interesse della famiglia;
- per le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi.
- per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, per interessi estranei alla famiglia.
Scioglimento
Lo scioglimento della comunione legale si verifica per le seguenti cause:
- morte di uno dei coniugi;
- fallimento di uno dei coniugi;
- annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- separazione personale;
- scelta della separazione dei beni, mediante apposita convenzione.
Il ruolo del Notaio
I coniugi possono, quindi, passare dal regime della comunione legale al regime della separazione dei beni, mediante una convenzione stipulata per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Tratto da www.notariato.it