Il Notaio Maurizio Piertantoni (Iscritto al Ruolo dei Notai dal 2006) coordina l'attività dello Studio Notarile Pierantoni operando sul territorio con due Studi :
- uno in Cesena nella Provincia di Forlì Cesena vicino a noti comuni quali Forlì, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Forlimpopoli, San Mauro Pascoli, Bertinoro, Gambettola, Meldola e Gatteo
- uno in Bellaria Igea Marina nella Provincia di Rimini vicino a noti comuni quali Rimini, Riccione, Santarcangelo di Romagna, Cattolica e Misano Adriatico
La forma dell'atto notarile
Gli atti notarili possono essere atti pubblici o scritture private autenticate.
L'atto pubblico deve essere redatto dal notaio, mentre la scrittura privata può essere redatta anche da altri (e precisamente da chiunque). Il codice di deontologia notarile stabilisce che anche quando il notaio viene chiamato ad autenticare una scrittura privata redatta da altri (cioè dalle parti stesse o da professionisti, o da altre persone di loro fiducia) deve controllare che tale documento sia conforme alla legge e corrisponda alla vera volontà delle parti, anche mediante la lettura prima che sia sottoscritto. Perciò la differenza tra l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata dal notaio si è molto attenuata. In pratica le differenze principali sono le seguenti: l'atto pubblico deve essere redatto dal notaio; se non è stato scritto personalmente dal notaio, deve essere da lui letto alle parti, che devono essere tutte presenti contemporaneamente davanti al notaio; deve essere scritto in lingua italiana (eventualmente, con la traduzione in lingua straniera) ed essere sottoscritto dalle parti e dal notaio nello stesso momento; deve essere conservato (salvo casi eccezionali) nella raccolta degli atti del notaio, ed è quindi soggetto al controllo del conservatore dell'archivio notarile; la scrittura privata può non essere redatta dal notaio può non essere letta dal notaio alle parti e può essere autenticata anche da più notai (ciascuno dei quali attesta l'autenticità delle firme e l'identità delle parti che hanno sottoscritto l'atto in sua presenza). Inoltre il notaio non ha l'obbligo di conservarla, ma può rilasciarla in originale alle parti. (Per gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, il codice deontologico stabilisce però che il notaio deve conservare nella raccolta dei suoi atti anche le scritture private, se le parti non ne abbiano chiesto la restituzione).
L'atto pubblico deve essere redatto dal notaio, mentre la scrittura privata può essere redatta anche da altri (e precisamente da chiunque). Il codice di deontologia notarile stabilisce che anche quando il notaio viene chiamato ad autenticare una scrittura privata redatta da altri (cioè dalle parti stesse o da professionisti, o da altre persone di loro fiducia) deve controllare che tale documento sia conforme alla legge e corrisponda alla vera volontà delle parti, anche mediante la lettura prima che sia sottoscritto. Perciò la differenza tra l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata dal notaio si è molto attenuata. In pratica le differenze principali sono le seguenti: l'atto pubblico deve essere redatto dal notaio; se non è stato scritto personalmente dal notaio, deve essere da lui letto alle parti, che devono essere tutte presenti contemporaneamente davanti al notaio; deve essere scritto in lingua italiana (eventualmente, con la traduzione in lingua straniera) ed essere sottoscritto dalle parti e dal notaio nello stesso momento; deve essere conservato (salvo casi eccezionali) nella raccolta degli atti del notaio, ed è quindi soggetto al controllo del conservatore dell'archivio notarile; la scrittura privata può non essere redatta dal notaio può non essere letta dal notaio alle parti e può essere autenticata anche da più notai (ciascuno dei quali attesta l'autenticità delle firme e l'identità delle parti che hanno sottoscritto l'atto in sua presenza). Inoltre il notaio non ha l'obbligo di conservarla, ma può rilasciarla in originale alle parti. (Per gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, il codice deontologico stabilisce però che il notaio deve conservare nella raccolta dei suoi atti anche le scritture private, se le parti non ne abbiano chiesto la restituzione).
La forma dell'atto notarile
Gli atti notarili possono essere atti pubblici o scritture private autenticate.
L'atto pubblico deve essere redatto dal notaio, mentre la scrittura privata può essere redatta anche da altri (e precisamente da chiunque). Il codice di deontologia notarile stabilisce che anche quando il notaio viene chiamato ad autenticare una scrittura privata redatta da altri (cioè dalle parti stesse o da professionisti, o da altre persone di loro fiducia) deve controllare che tale documento sia conforme alla legge e corrisponda alla vera volontà delle parti, anche mediante la lettura prima che sia sottoscritto. Perciò la differenza tra l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata dal notaio si è molto attenuata. In pratica le differenze principali sono le seguenti: l'atto pubblico deve essere redatto dal notaio; se non è stato scritto personalmente dal notaio, deve essere da lui letto alle parti, che devono essere tutte presenti contemporaneamente davanti al notaio; deve essere scritto in lingua italiana (eventualmente, con la traduzione in lingua straniera) ed essere sottoscritto dalle parti e dal notaio nello stesso momento; deve essere conservato (salvo casi eccezionali) nella raccolta degli atti del notaio, ed è quindi soggetto al controllo del conservatore dell'archivio notarile; la scrittura privata può non essere redatta dal notaio può non essere letta dal notaio alle parti e può essere autenticata anche da più notai (ciascuno dei quali attesta l'autenticità delle firme e l'identità delle parti che hanno sottoscritto l'atto in sua presenza). Inoltre il notaio non ha l'obbligo di conservarla, ma può rilasciarla in originale alle parti. (Per gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, il codice deontologico stabilisce però che il notaio deve conservare nella raccolta dei suoi atti anche le scritture private, se le parti non ne abbiano chiesto la restituzione).
L'atto pubblico deve essere redatto dal notaio, mentre la scrittura privata può essere redatta anche da altri (e precisamente da chiunque). Il codice di deontologia notarile stabilisce che anche quando il notaio viene chiamato ad autenticare una scrittura privata redatta da altri (cioè dalle parti stesse o da professionisti, o da altre persone di loro fiducia) deve controllare che tale documento sia conforme alla legge e corrisponda alla vera volontà delle parti, anche mediante la lettura prima che sia sottoscritto. Perciò la differenza tra l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata dal notaio si è molto attenuata. In pratica le differenze principali sono le seguenti: l'atto pubblico deve essere redatto dal notaio; se non è stato scritto personalmente dal notaio, deve essere da lui letto alle parti, che devono essere tutte presenti contemporaneamente davanti al notaio; deve essere scritto in lingua italiana (eventualmente, con la traduzione in lingua straniera) ed essere sottoscritto dalle parti e dal notaio nello stesso momento; deve essere conservato (salvo casi eccezionali) nella raccolta degli atti del notaio, ed è quindi soggetto al controllo del conservatore dell'archivio notarile; la scrittura privata può non essere redatta dal notaio può non essere letta dal notaio alle parti e può essere autenticata anche da più notai (ciascuno dei quali attesta l'autenticità delle firme e l'identità delle parti che hanno sottoscritto l'atto in sua presenza). Inoltre il notaio non ha l'obbligo di conservarla, ma può rilasciarla in originale alle parti. (Per gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, il codice deontologico stabilisce però che il notaio deve conservare nella raccolta dei suoi atti anche le scritture private, se le parti non ne abbiano chiesto la restituzione).
La stipulazione e gli adempimenti successivi
Quando si tratti di atto pubblico, il notaio ha l'obbligo di leggerlo integralmente alle parti (davanti a testimoni, se l'atto sia stipulato con l'assistenza dei testimoni). La lettura dell'atto non deve essere frettolosa nè incompleta; e l'obbligo della lettura non è adempiuto esattamente quando le parti siano a distanza tale dal notaio da non udire chiaramente la lettura. Le parti possono chiedere al notaio una fotocopia dell'atto per poter più facilmente seguire la lettura. Per le scritture private la legge non prescrive l'obbligo della lettura; ma il codice di deontologia notarile prevede che la scrittura sia letta prima della sottoscrizione, per permettere al notaio di accertare che l'atto corrisponda alla volontà delle parti. Il notaio non esaurisce la sua attività con la sottoscrizione dell'atto; ma deve provvedere agli adempimenti a cui è obbligato per legge o per incarico ricevuto dalle parti. Per alcuni adempimenti (es.: trascrizioni nei registri immobiliari, iscrizioni nei libri fondiari, nel registro delle successioni) il notaio deve provvedere per legge senza ritardo o entro un breve termine; per altri (es.: iscrizioni ipotecarie) è opportuno che il notaio provveda al più presto per evitare danni alle parti.
Documento informatico
Il notaio può rilasciare atti e copie anche come documenti informatici, autenticati con la firma digitale e inviati istantaneamente per via telematica. Questi documenti hanno pieno valore legale, e se necessario possono essere stampati e convertiti in documenti autentici cartacei da qualsiasi notaio che li riceva.
E' dunque possibile semplificare e rendere più rapido l'invio, anche a grande distanza, dei documenti necessari ai cittadini e alle imprese per lo svolgimento della loro attività.
Per esempio, il notaio può rilasciare una copia autentica informatica di qualsiasi documento che gli viene consegnato dall'interessato, certificandone la conformità all'originale. Questa copia ha la forma di un file pdf/A, inalterabile, al quale viene apposta la firma digitale del notaio. Il file può essere inviato immediatamente tramite la posta elettronica a qualsiasi destinatario, oppure anche messo a disposizione degli interessati sul sito internet del cliente.
Questa soluzione risulta particolarmente utile per le procure che vengono rilasciate per farsi rappresentare nella firma di atti e contratti in luoghi distanti. Pensiamo, per esempio, a chi è comproprietario di un immobile in una località diversa da quella in cui vive, e ha deciso di venderlo. Oppure al legale rappresentante di una società che deve conferire un potere di firma a una struttura distaccata. La procura rilasciata come documento informatico può essere inviata istantaneamente per via telematica al destinatario, evitando i tempi della spedizione postale o il rischio dello smarrimento nel corso del trasporto del documento cartaceo
Se la procura informatica deve essere allegata a un atto cartaceo, può essere facilmente stampata e convertita in una copia autentica cartacea dal notaio che la riceve, il quale verifica la firma digitale apposta dal notaio sul documento informatico.
tratto da www.notariato.it
E' dunque possibile semplificare e rendere più rapido l'invio, anche a grande distanza, dei documenti necessari ai cittadini e alle imprese per lo svolgimento della loro attività.
Per esempio, il notaio può rilasciare una copia autentica informatica di qualsiasi documento che gli viene consegnato dall'interessato, certificandone la conformità all'originale. Questa copia ha la forma di un file pdf/A, inalterabile, al quale viene apposta la firma digitale del notaio. Il file può essere inviato immediatamente tramite la posta elettronica a qualsiasi destinatario, oppure anche messo a disposizione degli interessati sul sito internet del cliente.
Questa soluzione risulta particolarmente utile per le procure che vengono rilasciate per farsi rappresentare nella firma di atti e contratti in luoghi distanti. Pensiamo, per esempio, a chi è comproprietario di un immobile in una località diversa da quella in cui vive, e ha deciso di venderlo. Oppure al legale rappresentante di una società che deve conferire un potere di firma a una struttura distaccata. La procura rilasciata come documento informatico può essere inviata istantaneamente per via telematica al destinatario, evitando i tempi della spedizione postale o il rischio dello smarrimento nel corso del trasporto del documento cartaceo
Se la procura informatica deve essere allegata a un atto cartaceo, può essere facilmente stampata e convertita in una copia autentica cartacea dal notaio che la riceve, il quale verifica la firma digitale apposta dal notaio sul documento informatico.
tratto da www.notariato.it