Il Notaio Maurizio Piertantoni (Iscritto al Ruolo dei Notai dal 2006) coordina l'attività dello Studio Notarile Pierantoni operando sul territorio con due Studi :
- uno in Cesena nella Provincia di Forlì Cesena vicino a noti comuni quali Forlì, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Forlimpopoli, San Mauro Pascoli, Bertinoro, Gambettola, Meldola e Gatteo
- uno in Bellaria Igea Marina nella Provincia di Rimini vicino a noti comuni quali Rimini, Riccione, Santarcangelo di Romagna, Cattolica e Misano Adriatico
Le condizioni per usufruire delle agevolazioni per la prima casa
- Trasferimento della residenza nel Comune in cui si acquista l'immobile Chi non risiede nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato, deve trasferire in tale Comune la residenza entro 18 mesi dal giorno dell'atto notarile. Per la detrazione degli interessi passivi del mutuo è necessario trasferire la residenza all’indirizzo in cui è situato l’immobile entro 12 mesi dall’atto di acquisto.
- Decadenza dalle agevolazioni Chi acquista un immobile con le agevolazioni "prima casa", decade dalle agevolazioni stesse se trasferisce (con atto di vendita, donazione, ecc.), prima di 5 anni dalla data dell'atto notarile, l'immobile acquistato. Nel caso di decadenza dalle agevolazioni "prima casa", dovrà essere pagata la differenza tra l’imposta piena e quella ridotta con una soprattassa e gli interessi di mora. Non si avrà decadenza dalle agevolazioni "prima casa" se entro 1 anno dal trasferimento (con atto di vendita, donazione, ecc.), si acquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Credito d'imposta
Si ha un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata con il primo acquisto se: viene trasferito (venduto, donato, ecc..) un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa"; e viene acquistato un altro immobile con le agevolazioni "prima casa" entro 1 anno dal trasferimento. ESEMPIO: gennaio 2005: si acquista una "prima casa"; imposta pagata 25 euro; gennaio 2008: si vende la casa; settembre 2008: si acquista una nuova "prima casa": imposta dovuta 35 euro; imposta già pagata 25 euro; imposta da pagare 10 euro. Nell'esempio "si recuperano" 25 euro sul nuovo acquisto "prima casa" se l'atto notarile di acquisto viene effettuato entro 1 anno dalla vendita della propria "prima casa".
Il Mutuo per la prima casa
Per espressa previsione legislativa, i mutui contratti per l'acquisto o la ristrutturazione della cosiddetta "prima casa" godono dell'applicazione di un'imposta in misura ridotta. Anziché scontare l'imposta nella misura ordinaria (pari al 2%), scontano l'imposta in misura ridotta, pari allo 0,25% sul capitale erogato. In realtà, a seguito di una circolare ministeriale.. detto principio è stato interpretato nel senso che è dovuta l'imposta in misura dello 0,25% sempre, salvo il caso di acquisto di cosiddetta "seconda casa". Detta imposta (chiamata imposta sostitutiva), è versata direttamente dalla banca, che solitamente la trattiene dalla somma erogata.