Il Notaio Maurizio Piertantoni (Iscritto al Ruolo dei Notai dal 2006) coordina l'attività dello Studio Notarile Pierantoni operando sul territorio con due Studi :
- uno in Cesena nella Provincia di Forlì Cesena vicino a noti comuni quali Forlì, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Forlimpopoli, San Mauro Pascoli, Bertinoro, Gambettola, Meldola e Gatteo
- uno in Bellaria Igea Marina nella Provincia di Rimini vicino a noti comuni quali Rimini, Riccione, Santarcangelo di Romagna, Cattolica e Misano Adriatico
Le funzioni del notaio
"Tanto più notaio, tanto meno giudice".
Con queste parole un famoso giurista (Carnelutti) ha definito la funzione essenziale del notaio (e cioè l’attività più importante che la legge affida al notaio).
Questo significa che quanto più il notaio fa bene il suo lavoro - e cioè accerta ed interpreta la volontà delle parti (cioè delle persone) che concludono un contratto e redige in modo conforme alla legge e con chiarezza le relative clausole - tanto meno c’è bisogno di ricorrere al giudice (e cioè tanto minore è il rischio che l’atto notarile sia fonte di cause). Ed è per questo che il notaio non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge (art. 28 legge not.) ed ha l’obbligo di essere certo dell’identità delle parti (art. 49 legge not.) e di indagarne personalmente la volontà (art. 47 legge not.).
Si tratta di obblighi particolarmente severi la cui inosservanza comporta, oltre alla responsabilità civile, anche la responsabilità disciplinare del notaio (che può essere sospeso e nei casi più gravi destituito), e può essere fonte di responsabilità penale (per il reato di falso in atto pubblico). Il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi (cioè vendite, permute, divisioni, mutui ecc.) e di ultima volontà (cioè testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati (e cioè riassunti) ed estratti (e cioè copie parziali) (art. 1 legge not.).
L’atto redatto dal notaio è un atto pubblico, perché il notaio è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (perciò è un pubblico ufficiale). Come tale ha una particolare efficacia legale: quello che il notaio attesta nell’atto notarile (esempio: che ha letto l’atto davanti alle parti, o che una persona ha fatto o ha sottoscritto una dichiarazione davanti a lui) fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato il reato di falso.
La legge prescrive l’atto notarile per quegli atti e contratti dei quali vuol garantire al massimo grado la legalità, l’identità delle parti e la conformità alla loro volontà, perché li considera di maggiore importanza:- per il loro contenuto economico-sociale o per la loro complessità (esempio: vendite, divisioni, mutui ed altri contratti immobiliari, atti costitutivi di società commerciali e modificativi di statuti sociali, costituzioni di associazioni che intendono ottenere la personalità giuridica ecc.);- per gli effetti che producono in relazione allo stato civile di una persona (esempio: riconoscimento di un figlio naturale);- per l’interesse pubblico alla libera manifestazione della volontà di una persona ed alla sua precisa traduzione in linguaggio giuridico (esempio: testamento, donazione).
tratto da www.notariato.it
Con queste parole un famoso giurista (Carnelutti) ha definito la funzione essenziale del notaio (e cioè l’attività più importante che la legge affida al notaio).
Questo significa che quanto più il notaio fa bene il suo lavoro - e cioè accerta ed interpreta la volontà delle parti (cioè delle persone) che concludono un contratto e redige in modo conforme alla legge e con chiarezza le relative clausole - tanto meno c’è bisogno di ricorrere al giudice (e cioè tanto minore è il rischio che l’atto notarile sia fonte di cause). Ed è per questo che il notaio non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge (art. 28 legge not.) ed ha l’obbligo di essere certo dell’identità delle parti (art. 49 legge not.) e di indagarne personalmente la volontà (art. 47 legge not.).
Si tratta di obblighi particolarmente severi la cui inosservanza comporta, oltre alla responsabilità civile, anche la responsabilità disciplinare del notaio (che può essere sospeso e nei casi più gravi destituito), e può essere fonte di responsabilità penale (per il reato di falso in atto pubblico). Il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi (cioè vendite, permute, divisioni, mutui ecc.) e di ultima volontà (cioè testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati (e cioè riassunti) ed estratti (e cioè copie parziali) (art. 1 legge not.).
L’atto redatto dal notaio è un atto pubblico, perché il notaio è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (perciò è un pubblico ufficiale). Come tale ha una particolare efficacia legale: quello che il notaio attesta nell’atto notarile (esempio: che ha letto l’atto davanti alle parti, o che una persona ha fatto o ha sottoscritto una dichiarazione davanti a lui) fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato il reato di falso.
La legge prescrive l’atto notarile per quegli atti e contratti dei quali vuol garantire al massimo grado la legalità, l’identità delle parti e la conformità alla loro volontà, perché li considera di maggiore importanza:- per il loro contenuto economico-sociale o per la loro complessità (esempio: vendite, divisioni, mutui ed altri contratti immobiliari, atti costitutivi di società commerciali e modificativi di statuti sociali, costituzioni di associazioni che intendono ottenere la personalità giuridica ecc.);- per gli effetti che producono in relazione allo stato civile di una persona (esempio: riconoscimento di un figlio naturale);- per l’interesse pubblico alla libera manifestazione della volontà di una persona ed alla sua precisa traduzione in linguaggio giuridico (esempio: testamento, donazione).
tratto da www.notariato.it
Qual è il prodotto notarile?
Il notaio è, al tempo stesso, consulente legale altamente specializzato e “giudice pre-contenzioso”. Il notaio, cioè, garantisce:
• a livello del cliente, la legalità, legittimità e stabilità della transazione tra le parti (sicurezza transazionale);
• a livello del sistema economico-giuridico, l’affidabilità dei dati inseriti nei Pubblici Registri (sicurezza sistemica).
In tutti i sistemi di civil law3 (75 Paesi al mondo, 21 su 27 dell’Unione Europea) il controllo dei Registri Pubblici è riservato allo Stato, attraverso il notaio oppure attraverso il controllo giudiziale (ad esempio in Austria e Germania).
In questi ultimi casi ai professionisti legali è riservato il controllo transazionale (della transazione) e al giudice il controllo sistemico, da cui scaturisce la certezza giuridica.
Il controllo sistemico presuppone necessariamente la terzietà, l’imparzialità e l’assoluta lealtà del “controllore” verso l’ordinamento: se l’interesse del cliente privato e quello dell’ordinamento entrano in conflitto (ad esempio perché il privato avrebbe interesse a stipulare un patto commissorio, vietato dalla legge) il notaio risolve il contrasto, proteggendo e garantendo, al pari del giudice, l’interesse pubblico e della collettività.
Il notaio, quindi, garantisce contemporaneamente la sicurezza della transazione e la sicurezza del sistema giuridico, e sintetizza in sé la funzione professionale e la funzione giudiziale. In termini di analisi economica, la professione notarile è un esempio di integrazione orizzontale di funzioni, notoriamente efficiente.
Il notaio ha una preparazione legale altamente specializzata (che però potrebbe ritrovarsi anche in professionisti legali che facciano lo stesso percorso formativo) ma si distingue nettamente da qualsiasi altro operatore professionale proprio per la tipica terzietà ed indipendenza, che appartiene alla sua caratterizzazione “giudiziale”.
Questa terzietà ed indipendenza vengono preservate e garantite, oltre che dalla severissima selezione concorsuale (come per i magistrati, e a differenza di qualsiasi altra professione, il concorso notarile è unico a carattere nazionale, interamente gestito dal Ministero della Giustizia), dall’intera struttura della sua legge professionale e deontologica, nonché dal continuo “controllo interno” effettuato dal Ministero della Giustizia che, attraverso i Conservatori degli Archivi Notarili, ogni due anni sottopone a ispezione tutti gli atti e i repertori dei notai.
Da un punto di vista economico, inoltre, il notaio non ha nessun incentivo a privilegiare gli interessi privati a scapito di quelli pubblici, perché un suo comportamento sleale nei confronti dell’Ordinamento lo farebbe sospendere e addirittura destituire. In termini economici, egli ha forti incentivi a svolgere al meglio le sue funzioni pubbliche, perché non farlo lo priverebbe delle sue prerogative.
Questo è forse il motivo per cui nessuno scandalo internazionale ha mai visto coinvolti notai, laddove invece vi sono sempre più spesso correlati professionisti legali e, ancora di più, professionisti contabili (i
casi Worldcom ed Enron hanno portato alla scomparsa di Arthur Andersen). Come pone continuamente in rilievo lo stesso Federal Bureau of Investigation4, nel mondo anglo-americano le frodi immobiliari sono
quasi sempre collegate agli agenti immobiliari, così come le corporate frauds, cioè le truffe societarie, sono sempre collegate agli “accounters”.
Infine, si può aggiungere che il notariato costituisce per lo Stato un affidabile ed efficiente collettore di tasse senza alcun aggio. Con affidabilità che è da tutti indiscussa (in termini di incorruttibilità nel calcolo, di fedeltà nei versamenti, di capacità risarcitoria in caso di errori), egli risponde della riscossione direttamente e per l’intero, senza la corresponsione di alcun compenso da parte dello Stato, raccogliendo così risorse che diventeranno pubbliche, ma risparmiando alla collettività i relativi costi di una struttura pubblica di accertamento e prelievo.
tratto da www.notariato.it
• a livello del cliente, la legalità, legittimità e stabilità della transazione tra le parti (sicurezza transazionale);
• a livello del sistema economico-giuridico, l’affidabilità dei dati inseriti nei Pubblici Registri (sicurezza sistemica).
In tutti i sistemi di civil law3 (75 Paesi al mondo, 21 su 27 dell’Unione Europea) il controllo dei Registri Pubblici è riservato allo Stato, attraverso il notaio oppure attraverso il controllo giudiziale (ad esempio in Austria e Germania).
In questi ultimi casi ai professionisti legali è riservato il controllo transazionale (della transazione) e al giudice il controllo sistemico, da cui scaturisce la certezza giuridica.
Il controllo sistemico presuppone necessariamente la terzietà, l’imparzialità e l’assoluta lealtà del “controllore” verso l’ordinamento: se l’interesse del cliente privato e quello dell’ordinamento entrano in conflitto (ad esempio perché il privato avrebbe interesse a stipulare un patto commissorio, vietato dalla legge) il notaio risolve il contrasto, proteggendo e garantendo, al pari del giudice, l’interesse pubblico e della collettività.
Il notaio, quindi, garantisce contemporaneamente la sicurezza della transazione e la sicurezza del sistema giuridico, e sintetizza in sé la funzione professionale e la funzione giudiziale. In termini di analisi economica, la professione notarile è un esempio di integrazione orizzontale di funzioni, notoriamente efficiente.
Il notaio ha una preparazione legale altamente specializzata (che però potrebbe ritrovarsi anche in professionisti legali che facciano lo stesso percorso formativo) ma si distingue nettamente da qualsiasi altro operatore professionale proprio per la tipica terzietà ed indipendenza, che appartiene alla sua caratterizzazione “giudiziale”.
Questa terzietà ed indipendenza vengono preservate e garantite, oltre che dalla severissima selezione concorsuale (come per i magistrati, e a differenza di qualsiasi altra professione, il concorso notarile è unico a carattere nazionale, interamente gestito dal Ministero della Giustizia), dall’intera struttura della sua legge professionale e deontologica, nonché dal continuo “controllo interno” effettuato dal Ministero della Giustizia che, attraverso i Conservatori degli Archivi Notarili, ogni due anni sottopone a ispezione tutti gli atti e i repertori dei notai.
Da un punto di vista economico, inoltre, il notaio non ha nessun incentivo a privilegiare gli interessi privati a scapito di quelli pubblici, perché un suo comportamento sleale nei confronti dell’Ordinamento lo farebbe sospendere e addirittura destituire. In termini economici, egli ha forti incentivi a svolgere al meglio le sue funzioni pubbliche, perché non farlo lo priverebbe delle sue prerogative.
Questo è forse il motivo per cui nessuno scandalo internazionale ha mai visto coinvolti notai, laddove invece vi sono sempre più spesso correlati professionisti legali e, ancora di più, professionisti contabili (i
casi Worldcom ed Enron hanno portato alla scomparsa di Arthur Andersen). Come pone continuamente in rilievo lo stesso Federal Bureau of Investigation4, nel mondo anglo-americano le frodi immobiliari sono
quasi sempre collegate agli agenti immobiliari, così come le corporate frauds, cioè le truffe societarie, sono sempre collegate agli “accounters”.
Infine, si può aggiungere che il notariato costituisce per lo Stato un affidabile ed efficiente collettore di tasse senza alcun aggio. Con affidabilità che è da tutti indiscussa (in termini di incorruttibilità nel calcolo, di fedeltà nei versamenti, di capacità risarcitoria in caso di errori), egli risponde della riscossione direttamente e per l’intero, senza la corresponsione di alcun compenso da parte dello Stato, raccogliendo così risorse che diventeranno pubbliche, ma risparmiando alla collettività i relativi costi di una struttura pubblica di accertamento e prelievo.
tratto da www.notariato.it
Il rapporto personale tra il notaio e le parti
Per legge "spetta al notaio soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto" (art. 47 della legge notarile).
Il notaio deve indagare la volontà delle parti in modo approfondito e completo, mediante domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della volontà prospettatagli (cod. deontologico appr. Dal Cons. Naz. Not. Il 24.2.1994).
Perciò, il rapporto tra il cliente ed il notaio inizia di regola prima della stipulazione e della lettura dell'atto notarile, per permettere al cliente di esporre in modo completo la sua volontà ed al notaio di comprenderla; e il notaio ha il dovere di orientare personalmente le parti nella scelta tra gli atti e le clausole che è possibile utilizzare per realizzare nel modo più completo lo scopo pratico che le parti si propongono, adeguandolo però alle norme imperative di legge (e cioè alle norme alle quali non è possibile derogare).
L'indagine della volontà delle parti può essere compiuta anche al momento del ricevimento dell'atto pubblico o dell'autenticazione della scrittura privata.
Il notaio può avvalersi di collaboratori nei rapporti con le parti e risponde dell'operato dei suoi collaboratori, che operano comunque sotto la sua direzione. In ogni caso il notaio non può delegare ad altri l'indagine della volontà delle parti, che hanno diritto di manifestarla sempre a lui personalmente.
Anche quando l'atto è redatto in conformità ad una bozza predisposta dalle parti o da una di esse (es.: contratto di mutuo bancario) o da altri (es.: procura predisposta da un'agenzia di pratiche automobilistiche), il notaio deve spiegare alle parti il contenuto e gli effetti giuridici dell'atto e accertare che essi corrispondano alla volontà di tutte le parti.
tratto da www.notariato.it
Il notaio deve indagare la volontà delle parti in modo approfondito e completo, mediante domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della volontà prospettatagli (cod. deontologico appr. Dal Cons. Naz. Not. Il 24.2.1994).
Perciò, il rapporto tra il cliente ed il notaio inizia di regola prima della stipulazione e della lettura dell'atto notarile, per permettere al cliente di esporre in modo completo la sua volontà ed al notaio di comprenderla; e il notaio ha il dovere di orientare personalmente le parti nella scelta tra gli atti e le clausole che è possibile utilizzare per realizzare nel modo più completo lo scopo pratico che le parti si propongono, adeguandolo però alle norme imperative di legge (e cioè alle norme alle quali non è possibile derogare).
L'indagine della volontà delle parti può essere compiuta anche al momento del ricevimento dell'atto pubblico o dell'autenticazione della scrittura privata.
Il notaio può avvalersi di collaboratori nei rapporti con le parti e risponde dell'operato dei suoi collaboratori, che operano comunque sotto la sua direzione. In ogni caso il notaio non può delegare ad altri l'indagine della volontà delle parti, che hanno diritto di manifestarla sempre a lui personalmente.
Anche quando l'atto è redatto in conformità ad una bozza predisposta dalle parti o da una di esse (es.: contratto di mutuo bancario) o da altri (es.: procura predisposta da un'agenzia di pratiche automobilistiche), il notaio deve spiegare alle parti il contenuto e gli effetti giuridici dell'atto e accertare che essi corrispondano alla volontà di tutte le parti.
tratto da www.notariato.it
La Competenza del notaio
Il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi (cioè vendite, permute, divisioni, mutui ecc.) e di ultima volontà (cioè testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati (e cioè riassunti) ed estratti (e cioè copie parziali) (art. 1 legge not.).
L'atto redatto dal notaio è un atto pubblico, perchè il notaio è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (perciò è un pubblico ufficiale) e come tale ha una particolare efficacia legale: quello che il notaio attesta nell'atto notarile (es.: che ha letto l'atto davanti alle parti, o che una persona ha fatto o ha sottoscritto una dichiarazione davanti a lui) fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato il reato di falso.
La legge prescrive l'atto notarile per quegli atti e contratti dei quali vuol garantire al massimo grado la legalità, l'identità delle parti e la conformità alla loro volontà, perchè li considera di maggiore importanza:
per il loro contenuto economico-sociale o per la loro complessità (es.: vendite, divisioni, mutui ed altri contratti immobiliari, atti costitutivi di società commerciali e modificativi di statuti sociali, costituzioni di associazioni che intendono ottenere la personalità giuridica, ecc);
per gli effetti che producono in relazione allo stato civile di una persona (es.:riconoscimento di un figlio naturale); per l'interesse pubblico alla libera manifestazione della volontà di una persona ed alla sua precisa traduzione in linguaggio giuridico (es.: testamento, donazione).
tratto da www.notariato.it
L'atto redatto dal notaio è un atto pubblico, perchè il notaio è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (perciò è un pubblico ufficiale) e come tale ha una particolare efficacia legale: quello che il notaio attesta nell'atto notarile (es.: che ha letto l'atto davanti alle parti, o che una persona ha fatto o ha sottoscritto una dichiarazione davanti a lui) fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato il reato di falso.
La legge prescrive l'atto notarile per quegli atti e contratti dei quali vuol garantire al massimo grado la legalità, l'identità delle parti e la conformità alla loro volontà, perchè li considera di maggiore importanza:
per il loro contenuto economico-sociale o per la loro complessità (es.: vendite, divisioni, mutui ed altri contratti immobiliari, atti costitutivi di società commerciali e modificativi di statuti sociali, costituzioni di associazioni che intendono ottenere la personalità giuridica, ecc);
per gli effetti che producono in relazione allo stato civile di una persona (es.:riconoscimento di un figlio naturale); per l'interesse pubblico alla libera manifestazione della volontà di una persona ed alla sua precisa traduzione in linguaggio giuridico (es.: testamento, donazione).
tratto da www.notariato.it
Notaio, sicurezza giuridica, sviluppo economico (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)
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