Il Notaio Maurizio Piertantoni (Iscritto al Ruolo dei Notai dal 2006) coordina l'attività dello Studio Notarile Pierantoni operando sul territorio con due Studi :
- uno in Cesena nella Provincia di Forlì Cesena vicino a noti comuni quali Forlì, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Forlimpopoli, San Mauro Pascoli, Bertinoro, Gambettola, Meldola e Gatteo
- uno in Bellaria Igea Marina nella Provincia di Rimini vicino a noti comuni quali Rimini, Riccione, Santarcangelo di Romagna, Cattolica e Misano Adriatico
Amministrazione di sostegno
Cos'è
L’amministrazione di sostegno è un istituto al quale possono ricorrere le persone che si trovano nell’incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una menomazione:
Come si costituisce
L’amministrazione di sostegno si attiva mediante ricorso al giudice tutelare, il quale, assunta ogni opportuna informazione, provvede con decreto, con il quale viene designato l’amministratore di sostegno e definito l’oggetto del suo incarico.
E' molto importante la scelta dell’amministratore di sostegno: deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario, la scelta potrà pertanto cadere sul coniuge, sul convivente, su altro parente fino al quarto grado, ma anche su un estraneo. Chiunque può designare il proprio amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. È anche possibile designare, mediante testamento, un determinato soggetto amministratore di sostegno del proprio figlio.
Con le stesse modalità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è possibile inoltre revocare gli amministratori di sostegno già designati.
La designazione fatta con atto pubblico ha un grande valore, in quanto è vincolante per il giudice tutelare: questi può infatti disattenderla soltanto ove ricorrano gravi motivi.
Effetti
Colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno non perde completamente la propria capacità di agire, ma soltanto in relazione ad alcuni specifici atti.
In particolare, l’amministrato:
In ogni caso, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva comunque la capacità di:
Tratto da www.notariato.it
L’amministrazione di sostegno è un istituto al quale possono ricorrere le persone che si trovano nell’incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una menomazione:
- fisica;
- psichica.
Come si costituisce
L’amministrazione di sostegno si attiva mediante ricorso al giudice tutelare, il quale, assunta ogni opportuna informazione, provvede con decreto, con il quale viene designato l’amministratore di sostegno e definito l’oggetto del suo incarico.
E' molto importante la scelta dell’amministratore di sostegno: deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario, la scelta potrà pertanto cadere sul coniuge, sul convivente, su altro parente fino al quarto grado, ma anche su un estraneo. Chiunque può designare il proprio amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. È anche possibile designare, mediante testamento, un determinato soggetto amministratore di sostegno del proprio figlio.
Con le stesse modalità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è possibile inoltre revocare gli amministratori di sostegno già designati.
La designazione fatta con atto pubblico ha un grande valore, in quanto è vincolante per il giudice tutelare: questi può infatti disattenderla soltanto ove ricorrano gravi motivi.
Effetti
Colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno non perde completamente la propria capacità di agire, ma soltanto in relazione ad alcuni specifici atti.
In particolare, l’amministrato:
- deve essere assistito o rappresentato dall’amministratore di sostegno nel compimento degli atti espressamente indicati nel decreto del giudice tutelare;
- conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
In ogni caso, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva comunque la capacità di:
- compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana;
- fare testamento, purché capace di intendere e di volere al momento della redazione;
- sposarsi;
- riconoscere i propri figli.
Tratto da www.notariato.it